Art. 18

Programma di lavoro pluriennale

In vigore dal 29 apr 2021
Programma di lavoro pluriennale 1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all', quanto segue: a) gli importi che devono essere ripartiti tra le esigenze nell'ambito di ciascun sottoprogramma e tra le diverse tipologie di finanziamento, nonché l'importo totale massimo da assegnare alle sovvenzioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b); b) l'importo totale massimo per i finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto a titolo del programma LIFE, se del caso; c) l'importo totale massimo per le sovvenzioni da concedere agli organismi di cui all'allegato I in conformità dell'; d) i temi dei progetti o le esigenze specifiche per cui vi è un'allocazione preliminare di fondi per i progetti di cui all', paragrafo 2, lettere c) e d); e) le strategie e i piani oggetto di progetti strategici integrati per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all', paragrafo 2, lettera b); f) il periodo massimo di ammissibilità per l'attuazione dei progetti; g) i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale; h) la metodologia tecnica per la presentazione dei progetti e per la procedura di selezione e i criteri di aggiudicazione in conformità degli elementi di cui all'; i) i tassi di cofinanziamento di cui all', paragrafo 4; j) i tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all', paragrafo 2, lettera e); k) ove pertinente, le norme dettagliate riguardo all'applicazione dei finanziamenti cumulativi e alternativi; l) la «scarsa partecipazione in maniera efficace», le attività ammissibili e i criteri di aggiudicazione per quanto riguarda i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per l'efficace partecipazione al programma LIFE. 3.   Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre anni. 4.   Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica inviti a presentare proposte per il periodo di riferimento. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati nell'ambito di un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di azioni di cui all', paragrafo 2, nell'ambito dello stesso settore. 5.   La Commissione garantisce che le parti interessate siano consultate nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.
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Programma di lavoro pluriennale (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/783) — Testo vigente | Portale Normativo