Art. 22
Procedura di comitato
In vigore dal 29 apr 2021
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. La Commissione riferisce annualmente al comitato in merito ai progressi generali dell'attuazione dei sottoprogrammi del programma LIFE e ad azioni particolari nell'ambito del programma LIFE, segnatamente con riguardo alle operazioni di finanziamento misto attuate attraverso le risorse di bilancio assegnate dal programma LIFE.
Storico versioni
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