Art. 16
Finanziamenti cumulativi e alternativi
In vigore dal 29 apr 2021
Finanziamenti cumulativi e alternativi
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma LIFE purché i contributi non coprano gli stessi costi e purché l'azione persegua gli obiettivi ambientali o climatici di cui all' e non ne pregiudichi alcuno. Le regole del pertinente programma dell'Unione si applicano al corrispondente contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. Il sostegno da parte dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
2. Possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità delle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti e le pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» nell'ambito del programma LIFE in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative:
a)
sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE;
b)
rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
c)
non possono essere finanziate nell'ambito dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:783:oj#art-16