Art. 15
Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni
In vigore dal 29 apr 2021
Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni
Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:
a)
l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita ai sensi dell' della direttiva 92/43/CEE, anche migliorando la connettività attraverso la creazione di corridoi ecologici, aree di collegamento («stepping stones») o altri elementi di infrastruttura verde;
b)
l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato di conservazione desiderato;
c)
l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, a usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE; e
d)
lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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