Art. 15 · Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

Art. 15

Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

In vigore dal 29 apr 2021
Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che: a) l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita ai sensi dell' della direttiva 92/43/CEE, anche migliorando la connettività attraverso la creazione di corridoi ecologici, aree di collegamento («stepping stones») o altri elementi di infrastruttura verde; b) l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato di conservazione desiderato; c) l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, a usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE; e d) lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.
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