Art. 28

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 29 apr 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, figurano nell’allegato. 2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per modificare l’allegato per quanto riguarda gli indicatori, se ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. 3.   La Commissione sorveglia regolarmente l’esecuzione del Fondo e rende conto annualmente circa i progressi compiuti, compreso il modo in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti appresi con l’EDIDP e la PADR sono presi in considerazione nell’esecuzione del Fondo, al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine la Commissione applica le modalità di sorveglianza necessarie. 4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del Fondo. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
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