Art. 26

Esperti indipendenti

In vigore dal 29 apr 2021
Esperti indipendenti 1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nel controllo e nella valutazione etica di cui all’ del presente regolamento e nella valutazione delle proposte, a norma dell’articolo 237 del regolamento finanziario. 2.   Gli esperti indipendenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono cittadini provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri e sono selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse rivolti a ministeri della Difesa e agenzie subordinate, altri pertinenti organismi governativi, istituti di ricerca, università, associazioni di categoria o imprese del settore della difesa al fine di stabilire un elenco di esperti indipendenti. In deroga all’articolo 237 del regolamento finanziario, l’elenco non è reso pubblico. 3.   Le credenziali di sicurezza degli esperti indipendenti nominati sono convalidate dal pertinente Stato membro. 4.   Il comitato di cui all’ è informato dell’elenco degli esperti indipendenti al fine di essere trasparenti per quanto riguarda le loro credenziali di sicurezza su base annua. La Commissione assicura che gli esperti indipendenti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in qualsiasi conflitto di interesse. 5.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all’adeguatezza delle proprie competenze, esperienze e conoscenze attinenti ai compiti loro assegnati.
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