Art. 27

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

In vigore dal 29 apr 2021
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate 1.   Nell’ambito di applicazione del presente regolamento: a) ogni Stato membro assicura che sia offerto un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (28); b) la Commissione protegge le informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444; c) le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche con sede in un paese terzo possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione e del Consiglio di cui rispettivamente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alla decisione 2013/488/UE; d) l’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o da parte di un’organizzazione internazionale è fissata in un accordo sulla sicurezza delle informazioni comprese, se del caso, le questioni attinenti alla sicurezza industriale, concluso o che dev’essere concluso tra l’Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE e tenuto conto dell’ della decisione 2013/488/UE; e e) fatti salvi l’ della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444e, è possibile concedere a una persona fisica o giuridica, a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale l’accesso alle informazioni classificate UE, se considerato necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere da parte del destinatario e dell’entità dei vantaggi per l’Unione. 2.   Nel caso di azioni che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all’invito a presentare proposte o ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto. 3.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili, comprese le informazioni classificate, tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri. 4.   L’origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l’esecuzione di un’azione di ricerca o di sviluppo è decisa dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede i destinatari. A tal fine, detti Stati membri possono stabilire un quadro di sicurezza specifico per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all’azione e ne informano la Commissione. Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità conferita alla Commissione di avere accesso alle informazioni necessarie per l’esecuzione dell’azione di ricerca o di sviluppo. Ove tali Stati membri non istituiscano detto quadro di sicurezza specifico, la Commissione istituisce il quadro di sicurezza per l’azione in conformità della decisione (UE, Euratom) 2015/444. Il quadro di sicurezza applicabile all’azione deve essere in ogni caso in vigore prima della firma dell’accordo di finanziamento o del contratto.
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