Art. 29

Valutazione del Fondo

In vigore dal 29 apr 2021
Valutazione del Fondo 1.   Le valutazioni del Fondo si svolgono per alimentare il processo decisionale con tempestività. 2.   La valutazione intermedia del Fondo è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua esecuzione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di esecuzione del Fondo. La relazione di valutazione intermedia che copre il periodo fino al 31 luglio 2024, contiene in particolare: a) una valutazione della governance del Fondo, anche per quanto riguarda: i) le disposizioni relative agli esperti indipendenti; ii) l’attuazione delle procedure etiche di cui all’ del presente regolamento; b) gli insegnamenti appresi con l’EDIDP e la PADR; c) i tassi di esecuzione; d) i risultati in materia di attribuzione dei progetti, compresi il livello di coinvolgimento delle PMI e delle «mid-caps» e il loro livello di partecipazione transfrontaliera; e) i tassi di rimborso dei costi indiretti di cui all’ del presente regolamento; f) gli importi attribuiti alle tecnologie innovative per la difesa negli inviti a presentare proposte; e g) i finanziamenti attribuiti in conformità dell’articolo 195 del regolamento finanziario. La valutazione intermedia contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari, al numero di paesi coinvolti nei singoli progetti e, se possibile, alla ripartizione dei DPI generati. La Commissione può presentare proposte per qualsiasi opportuna modifica del presente regolamento. 3.   Al termine del periodo di esecuzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale e redige una relazione sull’esecuzione del Fondo. La relazione di valutazione finale: a) presenta i risultati dell’esecuzione del Fondo e, nella misura del possibile, del relativo impatto; b) si basa su consultazioni degli Stati membri, dei paesi associati e dei principali portatori di interessi e valuta, in particolare, progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di cui all’; c) contribuisce altresì a individuare i casi in cui l’Unione dipende dai paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. d) analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI e delle «mid-caps», ad zioni effettuate a titolo del Fondo, nonché l’integrazione delle PMI e delle «mid-caps» nella catena del valore globale e il contributo del Fondo nel far fronte alle carenze individuate nel CDP; e e) contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei DPI generati. 4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:697:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo