Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 29 apr 2021
Obiettivi 1.   L’obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l’Unione, il che contribuisce all’autonomia strategica dell’Unione e alla sua libertà di azione, sostenendo azioni di collaborazione e ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l’Unione, in particolare le PMI e le «mid.caps», nonché rafforzando e migliorando la flessibilità sia delle catene di approvvigionamento che delle catene del valore della difesa, ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici e favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie per la difesa. 2.   Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti: a) sostenere la ricerca collaborativa che potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future in tutta l’Unione, al fine di massimizzare l’innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie per la difesa, comprese le tecnologie innovative per la difesa, e al fine di fare un uso più efficiente della spesa per la ricerca nel settore della difesa nell’Unione; b) sostenere lo sviluppo collaborativo di prodotti e tecnologie per la difesa, contribuendo in tal modo ad aumentare l’efficienza della spesa nel settore della difesa all’interno dell’Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, favorendo la diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie per la difesa europei e riducendo la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa in tutta l’Unione, che porti, in ultima analisi, a un incremento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri. Tale collaborazione deve essere compatibile con le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, nel contesto del CDP. A tale riguardo, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro o paese associato, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione definiti nell’ambito della PESC e tenuto conto dell’esigenza di evitare inutili duplicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:697:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo