Art. 4
Bilancio
In vigore dal 29 apr 2021
Bilancio
1. In conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a)
2 651 000 000 EUR per le azioni di ricerca;
b)
5 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.
Per far fronte a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l’importo destinato alle azioni di ricerca o di sviluppo fino a un massimo del 20 %.
3. L’importo di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’esecuzione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4. Almeno il 4 % e fino all’8 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato agli inviti a presentare proposte o all’attribuzione di finanziamenti a sostegno delle tecnologie innovative per la difesa.
Storico versioni
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