Art. 4

Bilancio

In vigore dal 29 apr 2021
Bilancio 1.   In conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) 2 651 000 000 EUR per le azioni di ricerca; b) 5 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo. Per far fronte a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l’importo destinato alle azioni di ricerca o di sviluppo fino a un massimo del 20 %. 3.   L’importo di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’esecuzione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. 4.   Almeno il 4 % e fino all’8 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato agli inviti a presentare proposte o all’attribuzione di finanziamenti a sostegno delle tecnologie innovative per la difesa.
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