Art. 6
Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa
In vigore dal 29 apr 2021
Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa
1. La Commissione attribuisce, mediante atti di esecuzione, il finanziamento a seguito di consultazioni aperte e pubbliche sulle tecnologie innovative per la difesa, nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento più appropriate per le tecnologie innovative per la difesa.
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