Art. 24

Programmi di lavoro

In vigore dal 29 apr 2021
Programmi di lavoro 1.   Il Fondo è eseguito mediante programmi di lavoro annuali stabiliti di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro stabiliscono il bilancio complessivo destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI. 2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   I programmi di lavoro indicano dettagliatamente i temi di ricerca e le categorie di azioni che devono essere sostenute dal Fondo. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di difesa di cui all’. Fatta eccezione per la parte del programma di lavoro dedicata alle tecnologie innovative nel settore della difesa, i temi di ricerca e le categorie di azioni di cui al primo comma riguardano prodotti e tecnologie nei seguenti settori: a) preparazione, protezione, impiego e sostenibilità; b) gestione e superiorità delle informazioni, nonché comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e c) intervento e attuatori. 4.   I programmi di lavoro contengono requisiti funzionali, se del caso, e precisano la forma del finanziamento dell’Unione a norma dell’, senza impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte. I programmi di lavoro possono prendere in considerazione la transizione nella fase di sviluppo dei risultati delle azioni di ricerca che dimostrino valore aggiunto, già sostenute dal Fondo.
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