Art. 22
Ulteriori criteri di attribuzione per le azioni di sviluppo
In vigore dal 29 apr 2021
Ulteriori criteri di attribuzione per le azioni di sviluppo
In aggiunta ai criteri di attribuzione di cui all’, il programma di lavoro prende anche in considerazione:
a)
il contributo all’aumento dell’efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, compresi l’efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;
b)
il contributo all’ulteriore integrazione dell’industria europea della difesa in tutta l’Unione attraverso la dimostrazione, da parte dei destinatari, del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare o detenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia, o ad assicurarne la manutenzione congiunta, in modo coordinato.
Storico versioni
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