Art. 21

Ulteriori criteri di ammissibilità per le azioni di sviluppo

In vigore dal 29 apr 2021
Ulteriori criteri di ammissibilità per le azioni di sviluppo 1.   Il consorzio dimostra che i costi di un’azione non coperti dal sostegno dell’Unione devono essere coperti da altri strumenti di finanziamento, quali i contributi degli Stati membri o dei paesi associati o altri mezzi di cofinanziamento da parte di soggetti giuridici. 2.   Le attività di cui all’, paragrafo 3, lettera d), si basano su requisiti armonizzati in materia di capacità di difesa, stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri o paesi associati. 3.   Per quanto riguarda le attività di cui all’, paragrafo 3, lettere da e) a h), il consorzio dimostra, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che: a) almeno due Stati membri o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia per la difesa in modo coordinato, anche tramite appalti congiunti, ove applicabile; b) l’attività in questione si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri o dai paesi associati che devono cofinanziare l’azione o che intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia.
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