Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «soggetto giuridico»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, ovvero un’entità che non ha la personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; 2) «richiedente»: un soggetto giuridico che presenta domanda di sostegno da parte del Fondo in seguito a un invito a presentare proposte o a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario; 3) «destinatario»: un soggetto giuridico con cui è stato firmato un accordo o una convenzione di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento; 4) «consorzio»: un raggruppamento collaborativo di richiedenti o destinatari soggetto a un accordo e costituito per svolgere un’azione a titolo del Fondo; 5) «coordinatore»: un soggetto giuridico che è membro di un consorzio ed è stato designato da tutti i membri del consorzio quale principale punto di contatto nelle relazioni del consorzio con la Commissione; 6) «controllo»: la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi; 7) «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all’amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza; 8) «prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo; 9) «qualificazione»: l’intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali particolari requisiti di una progettazione siano stati soddisfatti; 10) «certificazione»: il processo in base al quale un’autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile; 11) «azione di ricerca»: un’azione consistente principalmente in attività di ricerca, in particolare la ricerca applicata e, ove necessario, la ricerca fondamentale, allo scopo di acquisire nuove conoscenze e incentrata esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa; 12) «azione di sviluppo»: qualsiasi azione consistente in attività orientate alla difesa principalmente nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti per la difesa o tecnologie per la difesa, sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, a eccezione della fabbricazione o dell’uso di armi; 13) «tecnologia innovativa per la difesa»: una tecnologia che provoca una tecnologia potenziata o completamente nuova in grado di dare origine a un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete; 14) «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23); 15) «impresa a media capitalizzazione» o «mid-cap»: un’impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 3 000 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE; 16) «operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all’, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; 17) «appalti pre-commerciali»: gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali; 18) «responsabile del progetto»: un’amministrazione aggiudicatrice con sede in uno Stato membro o in un paese associato, nominata da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri o paesi associati per gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base continuativa o ad hoc; 19) «risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di un’azione, per esempio dati, know-how o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura e che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto a essi collegato, ivi compresi i DPI; 20) «informazioni acquisite»: dati, know-how o informazioni generati durante l’esecuzione del Fondo, di qualunque forma o natura; 21) «informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come stabilito nell’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (24); 22) «informazioni sensibili»: dati e informazioni, tra cui le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell’Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona o di un’organizzazione; 23) «relazione speciale»: un documento specifico relativo a un’azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca a fini di sviluppo, ivi comprese informazioni sulla titolarità dei DPI, ma che non richiede l’inclusione di informazioni relative a tali DPI; 24) «soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell’Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.
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