Art. 12

Sicurezza

In vigore dal 29 apr 2021
Sicurezza 1.   Le azioni realizzate nell’ambito del Programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, compresa la normativa dell’Unione e nazionale e in particolare in relazione alla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata. Per le azioni realizzate al di fuori dell’Unione utilizzando o producendo informazioni classificate, oltre alla conformità ai suddetti requisiti, tali azioni sono soggette alla la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l’Unione e il paese terzo in cui è condotta l’attività. 2.   Se del caso, le proposte e le offerte che devono essere presentate dai proponenti comprendono un’autovalutazione della sicurezza, che rileva eventuali questioni relative alla sicurezza e illustra nel dettaglio come saranno affrontate al fine di rispettare la normativa dell’Unione e nazionale. 3.   Se del caso, la Commissione o l’organismo cui è affidata l’esecuzione del Programma sottopone a un controllo di sicurezza le proposte per il finanziamento presentate da proponenti che sollevano questioni relative alla sicurezza. 4.   Se del caso, le azioni svolte a titolo del Programma sono conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (26) e alle relative norme che attuano tale decisione. 5.   Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d’appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. 6.   Se debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici 1 e 2 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro. 7.   Se del caso, la Commissione o l’organismo cui è affidata l’esecuzione del Programma svolge controlli di sicurezza. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi ai requisiti relativi alle questioni di sicurezza di cui al presente articolo possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.
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