Art. 14

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 29 apr 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione 1.   Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l’esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall’atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall’accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell’azione lo richiedano. 2.   Il Programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti, quale forma principale, o di sovvenzioni e premi. Qualora, per il conseguimento di uno degli obiettivi di un’azione, siano necessarie gare di appalto per acquisire beni e servizi innovativi, le sovvenzioni possono essere concesse unicamente a beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi delle direttive 2014/24/UE (27) e 2014/25/UE (28) del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora la fornitura di beni o servizi innovativi non ancora disponibili su larga scala commerciale sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di un’azione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura di appalto. Per motivi di pubblica sicurezza debitamente giustificati, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può imporre come condizione che il luogo di esecuzione del contratto sia situato nel territorio dell’Unione. Il Programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. 3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/695.
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