Art. 13

Sinergie con altri programmi dell’Unione

In vigore dal 29 apr 2021
Sinergie con altri programmi dell’Unione 1.   Il Programma permette di creare sinergie con altri programmi dell’Unione, come descritto nell’allegato III, in particolare tramite meccanismi di finanziamento complementare provenienti da programmi dell’Unione laddove consentito dalle modalità di gestione. Meccanismi di finanziamento provenienti da altri programmi possono essere impiegati in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, compreso il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione provvede affinché la realizzazione degli obiettivi specifici non sia ostacolata nel far leva sul carattere complementare del Programma rispetto ad altri programmi di finanziamento dell’Unione. 2.   La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità complessive del Programma alle politiche pertinenti e ai programmi dell’Unione in cooperazione con gli Stati membri. A tal fine, la Commissione agevola la creazione di adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché tra tali autorità e la Commissione, e istituisce idonei strumenti di sorveglianza per garantire sistematicamente l’esistenza di sinergie tra il Programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell’Unione. Gli accordi di cui al paragrafo 1 contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l’impatto positivo della spesa.
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Sinergie con altri programmi dell’Unione (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/694) — Testo vigente | Portale Normativo