Art. 11
Cooperazione internazionale
In vigore dal 29 apr 2021
Cooperazione internazionale
1. L’Unione può collaborare con i paesi terzi di cui all’, con altri paesi terzi e con organizzazioni od organismi internazionali stabiliti in tali paesi, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, nonché con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e del Mar Nero. Fatto salvo l’, i relativi costi incorsi non sono coperti dal Programma.
2. Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riguardo agli obiettivi specifici 1, 2 e 3, si applica l’.
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