Art. 18

Soggetti giuridici ammissibili

In vigore dal 29 apr 2021
Soggetti giuridici ammissibili 1.   Sono ammessi a partecipare al Programma i soggetti giuridici seguenti: a) i soggetti giuridici stabiliti in: i) uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; ii) paesi terzi associati al Programma conformemente agli ; b) gli altri soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione e le organizzazioni internazionali di interesse europeo. 2.   In deroga al paragrafo 1, sono ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al Programma, ove la loro partecipazione sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi del Programma. Se non specificato altrimenti nel programma di lavoro, detti soggetti sostengono i costi della loro partecipazione. 3.   Non sono ammesse a partecipare al Programma le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell’ambito dell’obiettivo specifico 4. 4.   Il programma di lavoro di cui all’ può prevedere che la partecipazione sia limitata solo ai beneficiari stabiliti negli Stati membri, o ai beneficiari stabiliti negli Stati membri e in paesi terzi associati o altri paesi terzi specificati ove vi siano ragioni di sicurezza per tale limitazione od ove le azioni siano direttamente correlate all’autonomia strategica dell’Unione. Qualsiasi limitazione della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi associati deve essere conforme alle condizioni del pertinente accordo.
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