Art. 24

Programmi di lavoro

In vigore dal 29 apr 2021
Programmi di lavoro 1.   Il Programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. 2.   I programmi di lavoro sono adottati in linea di principio come programmi pluriennali, di norma ogni due anni, e riguardano gli obiettivi generali del Programma nonché uno o più obiettivi specifici. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali. 3.   I programmi di lavoro sono coerenti con gli obiettivi specifici del Programma, come previsto agli articoli da 4 a 8, tenendo conto anche dei settori e dei tipi di attività di cui all’allegato I. Provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. Essi provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. 4.   Per rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato I riguardo alle attività ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi specifici del Programma quali indicati negli articoli da 4 a 8. 5.   I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. 6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro per gli obiettivi specifici 2, 4 e 5, e per eventuali altre azioni nell’ambito della gestione diretta per gli obiettivi specifici 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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