Art. 26

Valutazione del Programma

In vigore dal 29 apr 2021
Valutazione del Programma 1.   Le valutazioni del Programma si svolgono in modo tale da alimentare il processo decisionale con tempestività. Esse contengono una valutazione qualitativa dei progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali del Programma di cui all’. 2.   Oltre a sorvegliare periodicamente il Programma, la Commissione procede a una valutazione intermedia del Programma da effettuarsi non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del Programma. La valutazione intermedia funge da base per l’adeguamento dell’attuazione del Programma, se opportuno, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici pertinenti. 3.   Al termine dell’attuazione del Programma, e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione effettua una valutazione finale del Programma. La valutazione finale valuta gli impatti a lungo termine del Programma e la sua sostenibilità. 4.   Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce che i destinatari dei finanziamenti dell’Unione raccolgano i dati per la valutazione del Programma in modo efficiente, efficace e tempestivo e al livello adeguato di granularità. 5.   La Commissione sottopone la relazione intermedia di valutazione di cui al paragrafo 2 e la relazione finale di valutazione di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:694:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo