Art. 27

Audit

In vigore dal 29 apr 2021
Audit 1.   Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario. 2.   Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato tra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e degli altri costi dei controlli a tutti i livelli. 3.   Gli audit delle spese sono eseguiti in modo coerente, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia. 4.   In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull’audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa. 5.   Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte ad audit una sola volta; tali audit riguardano tutti i programmi interessati e le relative norme applicabili.
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