Art. 23
Finanziamenti cumulativi e alternativi
In vigore dal 29 apr 2021
Finanziamenti cumulativi e alternativi
1. Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione, compresi fondi in regime di gestione concorrente, può anche essere finanziata nel quadro del Programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo all’azione si applicano le norme del pertinente programma dell’Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il contributo da parte dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il contributo.
2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza a norma del Programma, le azioni devono essere conformi alle tutte le condizioni seguenti:
a)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Programma;
b)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;
c)
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, il FESR o l’FSE+ o possono sostenere proposte soggette a un invito a presentare proposte nel quadro del Programma, che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso.
Storico versioni
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