Art. 16

Poli europei dell’innovazione digitale

In vigore dal 29 apr 2021
Poli europei dell’innovazione digitale 1.   È istituita una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale nel primo anno di attuazione del Programma. Tale rete iniziale è composta da almeno un polo per Stato membro, salvo che in un determinato Stato membro non vi sia alcun candidato che possa essere designato e selezionato in conformità dei paragrafi 2 e 3. 2.   Ai fini dell’istituzione della rete di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati conformemente alle sue procedure e alle sue strutture amministrative e istituzionali nazionali tramite una procedura aperta e competitiva in base ai criteri seguenti: a) competenze adeguate relative alle attività dei poli europei dell’innovazione digitale di cui al paragrafo 6 del presente articolo e competenze in uno o più settori di cui all’, paragrafo 2; b) capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati necessari per svolgere le attività di cui al paragrafo 6 del presente articolo; c) mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrativa, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione; e d) adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie emesse preferibilmente da un’autorità pubblica. 3.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione decisioni relative alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame cui all’, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell’innovazione digitale sul suo territorio. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e ai criteri supplementari seguenti: a) la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale; e b) la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell’industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata per migliorare la convergenza tra gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e gli altri Stati membri, ad esempio colmare il divario digitale in termini geografici. 4.   Se necessario, a seguito di una procedura aperta e competitiva la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta decisioni sulla selezione delle entità che costituiscono poli europei dell’innovazione digitale aggiuntivi. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima della selezione di un polo europeo dell’innovazione digitale aggiuntivo sul suo territorio. La Commissione seleziona poli europei per l’innovazione digitali aggiuntivi in modo tale da garantire un’ampia copertura geografica in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è sufficiente a soddisfare la domanda di servizi erogati dal polo negli Stati membri interessati. Al fine di tenere far fronte ai vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle esigenze di dette regioni. 5.   I poli europei dell’innovazione digitale dispongono di un’autonomia generale sostanziale per stabilire la loro organizzazione e composizione e i loro metodi di lavoro. 6.   Con riguardo all’attuazione del Programma, i poli europei dell’innovazione digitale svolgono le attività seguenti a vantaggio dell’industria dell’Unione, in particolare delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, nonché del settore pubblico: a) sensibilizzare e fornire competenze, know-how e servizi di trasformazione digitale, comprese le strutture di prova e sperimentazione, o garantirvi l’accesso; b) assistere le imprese, in particolare le PMI e le start-up, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche, affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli di business attraverso l’uso delle nuove tecnologie contemplate dal Programma; c) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in relazione le PMI, le start-up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell’innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di esperienze e competenze, le iniziative congiunte e le buone prassi; d) fornire, servizi tematici, in particolare quelli correlati all’IA, all’HPC e alla cibersicurezza e alla fiducia, o garantirvi l’accesso, alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI o alle imprese a media capitalizzazione; e) erogare sostegno finanziario a terzi nell’ambito dell’obiettivo specifico 4. Ai fini del primo comma, lettera d), i poli europei dell’innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici o a fornire tali servizi a tutte le categorie di soggetti di cui al presente paragrafo. 7.   Laddove un polo europeo dell’innovazione digitale riceva finanziamenti nel quadro del presente Programma, tali finanziamenti sono effettuati sotto forma di sovvenzioni.
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