Art. 20
Criteri di attribuzione
In vigore dal 29 apr 2021
Criteri di attribuzione
1. I criteri di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno degli elementi seguenti:
a)
la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto;
b)
la solidità del piano di attuazione proposto;
c)
la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato.
2. I criteri di attribuzione prendono in considerazione gli elementi seguenti, se del caso:
a)
l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati;
b)
l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale previsto;
c)
l’accessibilità e la facilità di accesso ai rispettivi servizi;
d)
la dimensione transeuropea;
e)
l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese l’eliminazione del divario geografico e l’inclusione delle regioni ultraperiferiche;
f)
la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine;
g)
la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;
h)
le sinergie e la complementarità con altri programmi dell’Unione.
Storico versioni
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