Art. 20 · Criteri di attribuzione

Art. 20

Criteri di attribuzione

In vigore dal 29 apr 2021
Criteri di attribuzione 1.   I criteri di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno degli elementi seguenti: a) la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto; b) la solidità del piano di attuazione proposto; c) la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato. 2.   I criteri di attribuzione prendono in considerazione gli elementi seguenti, se del caso: a) l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati; b) l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale previsto; c) l’accessibilità e la facilità di accesso ai rispettivi servizi; d) la dimensione transeuropea; e) l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese l’eliminazione del divario geografico e l’inclusione delle regioni ultraperiferiche; f) la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine; g) la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti; h) le sinergie e la complementarità con altri programmi dell’Unione.
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