Art. 12 · Sicurezza

Art. 12

Sicurezza

In vigore dal 29 apr 2021
Sicurezza 1.   Le azioni realizzate nell’ambito del Programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, compresa la normativa dell’Unione e nazionale e in particolare in relazione alla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata. Per le azioni realizzate al di fuori dell’Unione utilizzando o producendo informazioni classificate, oltre alla conformità ai suddetti requisiti, tali azioni sono soggette alla la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l’Unione e il paese terzo in cui è condotta l’attività. 2.   Se del caso, le proposte e le offerte che devono essere presentate dai proponenti comprendono un’autovalutazione della sicurezza, che rileva eventuali questioni relative alla sicurezza e illustra nel dettaglio come saranno affrontate al fine di rispettare la normativa dell’Unione e nazionale. 3.   Se del caso, la Commissione o l’organismo cui è affidata l’esecuzione del Programma sottopone a un controllo di sicurezza le proposte per il finanziamento presentate da proponenti che sollevano questioni relative alla sicurezza. 4.   Se del caso, le azioni svolte a titolo del Programma sono conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (26) e alle relative norme che attuano tale decisione. 5.   Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d’appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. 6.   Se debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici 1 e 2 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro. 7.   Se del caso, la Commissione o l’organismo cui è affidata l’esecuzione del Programma svolge controlli di sicurezza. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi ai requisiti relativi alle questioni di sicurezza di cui al presente articolo possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.
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