Art. 15
Programma di lavoro
In vigore dal 28 apr 2021
Programma di lavoro
1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’.
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