Art. 15 · Programma di lavoro

Art. 15

Programma di lavoro

In vigore dal 28 apr 2021
Programma di lavoro 1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. 2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:692:oj#art-15