Art. 17
Valutazione
In vigore dal 28 apr 2021
Valutazione
1. Le valutazioni del programma si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell’impatto a lungo termine dei programmi precedenti.
3. La Commissione effettua una valutazione finale del programma al termine della sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
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