Art. 16

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 28 apr 2021
Sorveglianza e rendicontazione Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all’ figurano nell’allegato II. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato II riguardo agli indicatori, ove considerato necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
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Sorveglianza e rendicontazione (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/692) — Testo vigente | Portale Normativo