Art. 14

Soggetti ammissibili

In vigore dal 28 apr 2021
Soggetti ammissibili 1.   Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Sono ammissibili i soggetti seguenti: a) i soggetti giuridici stabiliti: i) in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; ii) in un paese terzo associato al programma, tranne in relazione all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a); b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali. 3.   Alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte, a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), e dell’, paragrafo 4, lettera b), per coprire le spese associate al programma di lavoro permanente di Equinet.
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