Art. 7
Bilancio
In vigore dal 28 apr 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 641 705 000 EUR a prezzi correnti.
2. In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’ del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 800 000 000 EUR a prezzi 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.
3. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a)
297 366 097 EUR a prezzi correnti, ossia il 46,34 % della dotazione finanziaria, per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
b)
169 410 120 EUR a prezzi correnti, ossia il 26,4 % della dotazione finanziaria, per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e d);
c)
174 928 783 EUR a prezzi correnti, ossia il 27,26 % della dotazione finanziaria, per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera c).
4. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 2 è la seguente:
a)
il 43 %, fino a massimo 344 000 000 EUR a prezzi 2018 per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
b)
il 23,07 %, fino a massimo 184 560 000 EUR a prezzi 2018, per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e d);
c)
il 23,93 %, fino a massimo 191 440 000 EUR a prezzi 2018, per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera c);
d)
il 10 %, fino a massimo 80 000 000 EUR a prezzi 2018, per qualsiasi obiettivo di cui all’, paragrafo 2.
5. Nei limiti degli importi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e al paragrafo 4, lettere a) e b), almeno il 50 % è assegnato al sostegno di attività svolte da organizzazioni della società civile, di cui almeno il 40 % è assegnato a organizzazioni della società civile locali e regionali.
6. Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), almeno il 40 % è assegnato al sostegno di attività volte a prevenire e contrastare, a tutti i livelli, ogni forma di violenza di genere e almeno il 15 % ad attività che promuovono il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne, la parità di genere, compreso l’equilibrio tra vita privata e professionale, l’emancipazione delle donne e l’integrazione della dimensione di genere.
7. Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, lettera c), almeno il 65 % è assegnato alla partecipazione democratica e il 15 % alle attività di commemorazione.
8. La Commissione non si discosta di oltre dieci punti percentuali dalle percentuali assegnate di fondi del programma di cui ai paragrafi 6 e 7.
9. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere destinati all’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, gli studi, le riunioni di esperti e le comunicazioni sulle priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del programma.
10. In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento possono essere considerati ammissibili dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
11. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni stabilite all’articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:692:oj#art-7