Art. 12
Norme sul cofinanziamento
In vigore dal 28 apr 2021
Norme sul cofinanziamento
1. Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020, il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un’azione.
2. Per quanto riguarda le sovvenzioni relative ad azioni di sostegno finanziario nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per il sostegno finanziario a terzi e fino al 90 % dei costi ammissibili per le altre categorie di costi. Per quanto riguarda le azioni dell’EEN nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per le spese supplementari relative ad attività di coordinamento e di creazione di reti e al 60 % dei costi ammissibili per le altre categorie di costi. Inoltre, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.
3. Per le sovvenzioni concesse al PIOB ai fini dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants — IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all’, paragrafo 1.
4. Per le sovvenzioni concesse all’ANEC a titolo dell’, paragrafo 1, lettera e), il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili.
5. Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.
Per le azioni di cui all’allegato I, punti 1 e 2, il tasso di cofinanziamento applicato è pari al 50 % dei costi ammissibili, con le eccezioni seguenti:
a)
il tasso è pari al 75 % dei costi ammissibili per:
i)
attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi per le piante o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;
ii)
Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell’Unione.
b)
In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il tasso è pari al 100 % dei costi ammissibili, se le attività che beneficiano del contributo dell’Unione riguardano la prevenzione e il controllo di rischi gravi per la salute delle persone, delle piante e degli animali nell’Unione, e:
i)
sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l’Unione nel suo complesso;
ii)
costituiscono attività specifiche indispensabili per l’Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro di cui all’, paragrafo 4; o
iii)
sono realizzate in paesi terzi.
c)
Se necessario per motivi di mancanza di fondi, insufficiente attuazione del programma o della misura di emergenza, oppure graduale soppressione del cofinanziamento delle azioni contro le malattie animali o gli organismi nocivi per le piante, i tassi di cofinanziamento sono inferiori.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, lettera c), l’entità della riduzione dei tassi di cofinanziamento riflette l’importanza dei motivi che giustificano tale riduzione. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono tassi di cofinanziamento inferiori. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 6.
6. Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 223/2009.
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