Art. 21
Procedura di comitato
In vigore dal 28 apr 2021
Procedura di comitato
1. Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto i), del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 5, secondo comma e l’, paragrafo 4, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Storico versioni
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