Art. 4

Bilancio

In vigore dal 28 apr 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 4 208 041 000 EUR a prezzi correnti. 2.   Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi: a) 451 569 500 EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i); b) 105 461 000 EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii); c) 1 000 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera b); d) 220 510 500 EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera c); e) 198 500 000 EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera d); f) 1 680 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera e); g) 552 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera f). 3.   È possibile utilizzare l’importo di cui al paragrafo 1 per finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, l’uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l’utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5 % del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1. 4.   Gli impegni di bilancio la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. 5.   In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione assume l’impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. 6.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltuea e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. 7.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al Fondo dal quale erano state trasferite inizialmente, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.
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Bilancio (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/690) — Testo vigente | Portale Normativo