Art. 13

Costi ammissibili relativi ai programmi e alle misure di emergenza

In vigore dal 28 apr 2021
Costi ammissibili relativi ai programmi e alle misure di emergenza 1.   Oltre ai costi ammissibili di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, i costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione delle misure di emergenza di cui all’allegato I, punti 1.4.1. e 1.4.2. intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento: a) sono ammissibili prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione conformemente all’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento finanziario; b) sono ammissibili a decorrere dalla data della sospetta insorgenza di una malattia animale o della presenza di un organismo nocivo per le piante, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente confermata. La presentazione della domanda di sovvenzione è preceduta dalla notifica alla Commissione dell’insorgenza della malattia animale conformemente alle disposizioni degli o 20 e delle norme adottate in base all’ del regolamento (UE) 2016/429, o della presenza dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente agli o 11 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (62). 2.   Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento, i costi ammissibili di cui all’allegato I, punti 2.2.1 e 2.2.2 per quanto riguarda l’esecuzione dei programmi sono ammissibili a una sovvenzione se soddisfano i criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario.
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