Art. 9
Soggetti ammissibili
In vigore dal 28 apr 2021
Soggetti ammissibili
1. Oltre ai criteri di ammissibilità stabiliti all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammissibili nell’ambito del programma:
a)
i soggetti giuridici stabiliti in:
i)
uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; oppure
ii)
un paese terzo associato al programma conformemente all’;
b)
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali;
c)
in via eccezionale, i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che la partecipazione di tali soggetti giuridici all’azione persegua gli obiettivi del programma e che le attività al di fuori dell’Unione contribuiscano a garantire l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle azioni seguenti:
a)
azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b);
b)
azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto i).
I soggetti che partecipano alle azioni di cui al primo comma, non possono beneficiare dei contributi finanziari dell’Unione, salvo qualora la loro partecipazione sia indispensabile per il programma, in particolare in termini di miglioramento della competitività e accesso ai mercati da parte delle imprese dell’Unione o in termini di protezione dei consumatori residenti nell’Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.
4. Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli del regolamento (UE) n. 1025/2012.
5. A seguito di una procedura trasparente, ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo membro del SEE designa un’entità come ammissibile a svolgere azioni che sostengono la protezione dei consumatori mediante l’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori. Tale entità può essere:
a)
un organismo senza scopo di lucro;
b)
un organismo pubblico.
6. I paesi terzi sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e):
a)
misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell’allegato III o di organismi nocivi per le piante elencati nel programma di lavoro di cui all’;
b)
misure di protezione o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell’Unione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine modificare l’allegato III, ove risulti necessario per tener conto dell’insorgenza di nuove malattie animali e zoonosi non contemplate dagli atti giuridici dell’Unione di cui a tale allegato.
Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un’incidenza sostanziale sull’Unione, i paesi non associati al programma dovrebbero finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui al primo comma.
7. Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera f), sono ammessi i soggetti giuridici seguenti:
a)
istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;
b)
per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, come indicato all’ del regolamento (CE) n. 223/2009, organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
c)
organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell’applicazione del codice delle statistiche europee di cui all’ del regolamento (CE) n. 223/2009, oppure nell’attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l’efficienza e a migliorare la qualità a livello dell’Unione.
Storico versioni
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