Art. 10

Beneficiari designati

In vigore dal 28 apr 2021
Beneficiari designati 1.   I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma senza un invito a presentare proposte: a) per le azioni relative all’accreditamento intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 765/2008; b) per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di cui all’ del regolamento (CE) n. 765/2008 e all’ del regolamento (UE) 2019/1020; c) per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui agli del regolamento (UE) n. 1025/2012; d) per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG), la Fondazione per i principi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards Foundation — «Fondazione IFRS») e il Consiglio di supervisione per la tutela dell’interesse pubblico (Public Interest Oversight Board — PIOB); e) per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto i), relativi alla rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell’Unione, l’Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (Bureau Européen des Unions de Consommateurs — BEUC) e l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d’interessi e ciascuno di loro rappresenti, grazie ai loro membri, gli interessi dei consumatori dell’Unione in almeno due terzi degli Stati membri; f) per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente: i) i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico; ii) i soggetti non hanno conflitti d’interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dell’Unione nel settore dei servizi finanziari; g) per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento: i) le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625, i centri di riferimento dell’Unione europea di cui agli articoli 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (61) e le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e i laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali, fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di fornire risorse finanziarie adeguate a tali laboratori di riferimento nazionali in conformità del regolamento (UE) 2017/625 e a condizione che si possa dimostrare chiaramente che le azioni a sostegno dell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte dei suddetti laboratori di riferimento nazionali rappresentano un valore aggiunto dell’Unione e che siano disponibili a titolo del programma finanziamenti sufficienti per sostenere tali azioni; ii) per le azioni descritte all’, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, le autorità competenti dei paesi terzi; h) per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il paragrafo 1, lettera e), del presente articolo per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma.
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Beneficiari designati (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/690) — Testo vigente | Portale Normativo