Art. 14

Finanziamento cumulativo e alternativo

In vigore dal 28 apr 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo 1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, se sono conformi alle seguenti condizioni cumulative: a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma; b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; c) non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio. 3.   Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi dell’Unione. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non va dichiarata nella domanda di pagamento relativa a un altro programma. 4.   L’importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni per il sostegno.
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