Art. 8
Azioni ammissibili
In vigore dal 28 apr 2021
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’ sono ammissibili al finanziamento.
2. In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’:
a)
creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini, i consumatori, i rappresentanti della società civile e le autorità pubbliche, attraverso uno scambio di informazioni trasparente e campagne di sensibilizzazione, in particolare con riguardo alle norme dell’Unione applicabili e ai diritti delle imprese, dei cittadini e dei consumatori, nonché attraverso lo scambio e la diffusione di buone pratiche, competenze, conoscenze e soluzioni innovative, comprese le azioni attuate per mezzo della rete SOLVIT e della rete dei centri europei dei consumatori;
b)
predisposizione di meccanismi che consentano ai cittadini, ai consumatori, agli utenti finali, e ai rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, e ai rappresentanti delle imprese dell’Unione, in particolare delle PMI, di contribuire al dibattito politico, all’elaborazione di politiche e al processo decisionale, in special modo fornendo sostegno alle attività delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell’Unione;
c)
sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, le agenzie decentrate dell’Unione e le autorità dei paesi terzi, comprese le azioni comuni intese a rafforzare la sicurezza dei prodotti;
d)
sostegno all’efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione e al suo rapido adattamento al fine di far sì che l’Unione possa misurarsi efficacemente con la concorrenza mondiale, nonché sostegno agli sforzi per risolvere le questioni poste dalla digitalizzazione, anche mediante:
i)
la raccolta e l’analisi di dati;
ii)
ricerche sul funzionamento del mercato interno, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche;
iii)
l’organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota;
iv)
attività di comunicazione;
v)
lo sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno e a contrastare e prevenire pratiche fraudolente su internet.
3. Sono ammissibili al finanziamento le azioni che costituiscono attività di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1020 e intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, in particolare ai fini seguenti:
a)
coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti;
b)
sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell’ambito della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;
c)
sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all’acquisizione di conoscenze e di intelligence, alle capacità e gli impianti di prova, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all’assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità per le autorità di vigilanza del mercato.
4. Le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento, in particolare ai fini seguenti:
a)
fornitura di varie forme di sostegno per le PMI, ad esempio servizi di informazione, tutoraggio, formazione, istruzione, mobilità, cooperazione transfrontaliera o consulenza;
b)
agevolazione, in coordinamento con gli Stati membri, dell’accesso delle PMI e dei cluster e delle organizzazioni di reti di imprese ai mercati, all’interno e al di fuori dell’Unione, sostenendoli nel corso del loro ciclo di vita nell’affrontare le sfide globali in ambito ambientale, economico e sociale e l’internazionalizzazione delle imprese, e rafforzando la leadership industriale e imprenditoriale dell’Unione nelle catene globali del valore;
c)
sostegno alla rete Enterprise Europe (EEN) allo scopo di fornire alle PMI dell’Unione servizi integrati di supporto alle imprese, anche ai fini della ricerca di partner commerciali e di finanziamenti, in special modo dai programmi InvestEU, Orizzonte Europa e Europa Digitale, e per agevolarle nell’adottare innovazioni, nell’internazionalizzazione e nella transizione verde e digitale, nonché sostegno alle PMI affinché accedano a competenze sul piano digitale, ambientale, climatico, energetico e dell’efficienza delle risorse per rendere loro più semplice valutare le opportunità esistenti nel mercato interno e in paesi terzi, evitando allo stesso tempo la duplicazione di attività con uno stretto coordinamento con gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà, e tenendo presente la necessità che l’EEN sia utilizzato per fornire servizi a nome di altri programmi dell’Unione, ad esempio servizi di consulenza o di sviluppo di capacità, che saranno finanziati da tali altri programmi dell’Unione;
d)
eliminazione degli ostacoli di mercato e degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;
e)
agevolazione dello sviluppo e della crescita delle imprese, anche attraverso la promozione delle competenze tecniche, digitali e imprenditoriali, della gestione sostenibile delle imprese e dello sviluppo di prodotti e processi al fine di promuovere la trasformazione verde e digitale in tutti gli ecosistemi industriali e in tutte le catene del valore dei settori manifatturiero e dei servizi;
f)
sostegno alla competitività e alla sostenibilità delle imprese e di interi settori dell’economia, nonché sostegno all’adozione di creatività e di tutte le forme di innovazione da parte delle PMI, al potenziamento della responsabilità sociale delle imprese, all’adozione di nuovi modelli imprenditoriali e alla collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l’iniziativa per la collaborazione tra cluster;
g)
promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, anche attraverso sistemi di tutoraggio e di mobilità per migliorare know-how, competenze, capacità tecnologica e gestione d’impresa, nonché fornendo sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle scale-up in particolari progetti, sulla base di opportunità orientate al mercato, prestando speciale attenzione alle esigenze specifiche di nuovi potenziali imprenditori così come dei membri di gruppi sottorappresentati.
5. Sono ammissibili al finanziamento le azioni che costituiscono attività previste agli del regolamento (UE) n. 1025/2012 e intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.
6. Sono ammissibili al finanziamento le azioni che sostengono attività che mirano a elaborare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell’informativa finanziaria e non finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii).
7. In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto i):
a)
miglioramento della consapevolezza, dell’alfabetizzazione digitale e dell’istruzione lungo tutto l’arco della vita dei consumatori in relazione ai loro diritti, anche con riguardo alle questioni poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, in particolare rispondendo alle particolari esigenze dei consumatori vulnerabili;
b)
facilitazione dell’accesso dei consumatori e degli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e a una risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità per ottenere un risarcimento;
c)
sostegno a un’applicazione più rigorosa della legislazione in materia di protezione dei consumatori da parte delle autorità competenti, anche in situazioni nelle quali gli operatori commerciali sono stabiliti in paesi terzi, in particolare attraverso una cooperazione efficiente e azioni comuni;
d)
promozione di un consumo sostenibile, in particolare sensibilizzando il consumatore in merito alla prestazione ambientale dei prodotti, ad esempio riguardo alla durabilità e alle caratteristiche di progettazione ecocompatibile, nonché promozione dell’applicazione dei diritti dei consumatori e delle possibilità di ricorso in relazione a pratiche ingannevoli.
8. Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato I, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera e).
9. Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato II, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera f).
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