Art. 9
Frequenza e date dell’informativa
In vigore dal 23 apr 2021
Frequenza e date dell’informativa
1. L’informativa di cui all’, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, è fornita su base semestrale.
2. L’informativa di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, è fornita su base annuale.
3. L’informativa di cui all’, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, è fornita su base semestrale.
4. L’informativa di cui all’, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, è fornita su base annuale.
5. L’informativa di cui all’ è fornita come segue:
a)
su base semestrale se il soggetto che pubblica l’informativa è un grande ente;
b)
su base annuale se il soggetto che pubblica l’informativa non è né un grande ente né un ente piccolo e non complesso.
6. Ai fini dell’informativa al pubblico, i soggetti che pubblicano l’informativa osservano quanto segue:
a)
le informative annuali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data;
b)
le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data;
c)
il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi del presente titolo e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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