Art. 14
Informativa di entità soggette a risoluzione sul rango nella graduatoria dei creditori
In vigore dal 23 apr 2021
Informativa di entità soggette a risoluzione sul rango nella graduatoria dei creditori
1. I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 437 bis, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC3a di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC3b di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.
I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo possono scegliere di utilizzare il modello EU TLAC3a al posto del modello EU TLAC3b per pubblicare l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
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