Art. 16
Norme generali sull’informativa
In vigore dal 23 apr 2021
Norme generali sull’informativa
1. Quando i soggetti che pubblicano l’informativa possono omettere una o più informazioni conformemente all’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013, le righe o colonne pertinenti dei modelli o delle tabelle di cui al presente regolamento possono essere lasciate vuote e la numerazione delle righe o colonne successive non viene modificata.
2. I soggetti che pubblicano l’informativa indicano chiaramente nel modello o nella tabella pertinenti le righe o le colonne vuote e il motivo dell’omissione dell’informazione pertinente.
3. La descrizione qualitativa e ogni altra informazione complementare necessaria che accompagnano le informazioni quantitative conformemente all’articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono adeguatamente chiare ed esaustive, così da consentire agli utilizzatori delle informazioni di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli che esse descrivono.
4. Per quanto riguarda i valori numerici comunicati, i soggetti che pubblicano l’informativa osservano quanto segue:
a)
i dati monetari quantitativi sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
b)
i dati quantitativi comunicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.
5. All’informativa pubblicata i soggetti che pubblicano l’informativa accompagnano quanto segue:
a)
data e periodo di riferimento per l’informativa;
b)
valuta utilizzata per l’informativa;
c)
nome e, se del caso, LEI del soggetto che pubblica l’informativa;
d)
se del caso, principio contabile; e
e)
se del caso, ambito del consolidamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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