Art. 13
Informativa di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione sul rango nella graduatoria dei creditori
In vigore dal 23 apr 2021
Informativa di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione sul rango nella graduatoria dei creditori
1. I soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e che non sono entità soggette a risoluzione pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 437 bis, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC2a di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. I soggetti diversi da filiazioni significative di G-SII non UE che non sono entità soggette a risoluzione pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC2b di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.
I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo possono scegliere di utilizzare il modello EU TLAC2a al posto del modello EU TLAC2b per pubblicare l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
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