Art. 9 · Frequenza e date dell’informativa

Art. 9

Frequenza e date dell’informativa

In vigore dal 23 apr 2021
Frequenza e date dell’informativa 1.   L’informativa di cui all’, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, è fornita su base semestrale. 2.   L’informativa di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, è fornita su base annuale. 3.   L’informativa di cui all’, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, è fornita su base semestrale. 4.   L’informativa di cui all’, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’, paragrafo 2, è fornita su base annuale. 5.   L’informativa di cui all’ è fornita come segue: a) su base semestrale se il soggetto che pubblica l’informativa è un grande ente; b) su base annuale se il soggetto che pubblica l’informativa non è né un grande ente né un ente piccolo e non complesso. 6.   Ai fini dell’informativa al pubblico, i soggetti che pubblicano l’informativa osservano quanto segue: a) le informative annuali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data; b) le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data; c) il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi del presente titolo e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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