Art. 8

Presentazione standardizzata del rango degli elementi in caso di insolvenza

In vigore dal 23 apr 2021
Presentazione standardizzata del rango degli elementi in caso di insolvenza 1.   Le autorità di risoluzione raccolgono informazioni sul rango degli elementi nelle procedure nazionali di insolvenza nel formato standardizzato specificato nell’allegato IV. Senza indebito ritardo, esse aggiornano tali informazioni in caso di modifiche. 2.   Le autorità di risoluzione pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 per metterle a disposizione degli enti soggetti alla loro vigilanza.
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