Art. 22
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini
In vigore dal 24 mar 2021
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini
I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a)
POR-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 54, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b)
POR-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 55, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c)
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 56, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
d)
POR-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 57, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
—
sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
—
ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021;
e)
POR-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 58, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
—
sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
—
ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.
Storico versioni
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